Club del credito
 

CENTRALE RISCHI CRIF – EURISC

Come richiederla

Come leggerla

Normativa di riferimento

CRIF-EURISC è in assoluto la Sic più utilizzata dal sistema creditizio e anche la più ricca in termini di contenuti e soggetti aderenti. L’accesso a questa centrale rischi, come a tutte le Sic, è possibile solo alle banche e ai soggetti segnalati. La trasmissione / consultazione dei dati creditizi sul SIC, nella fattispecie in CRIF-EURISC, viene effettuata dalla banca o dalla società finanziaria solo nei seguenti casi:

Per i consumatori:

- se al momento di richiedere un finanziamento ha ricevuto preventivamente l'informativa specifica ed ha prestato il consenso al trattamento dei dati nell’ambito del SIC la banca potrà consultare le informazioni e segnalare anche la richiesta in corso (compreso l’esito);

- mensilmente aggiornando i flussi informativi relativamente a quei clienti che abbiano rilasciato il consenso al trattamento dei dati;

- anche senza preventivo consenso (ma con debito avviso) la banca potrà segnalare in CRIF finanziamenti erogati che presentano ritardi.

Per le imprese:

- se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’istituto di credito.


L’informativa che deve essere fornita dall'ente finanziatore riporta le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC, gli estremi della società che gestisce il SIC, i tempi di conservazione di tali dati, le categorie di società che possono accedervi, i principali diritti riconosciuti all’interessato.

Da questi pochi elementi non può non sfuggire il fatto che:

- se si è buoni pagatori è importante che ciò venga rappresentato nelle CRIF perché questo non farà altro che migliorare il nostro merito creditizio;

- a differenza della Centrale Rischi Banca d’Italia non ci sono limiti di censimento. Il limite dei 30.000 € non è infatti presente comportando che nelle banche dati SIC può rientrare un po’ di tutto aumentando il rischio di apparire eventualmente sovra - indebitati (carte di credito, piccoli finanziamenti, leasing per un’utilitaria, fidi di conto corrente dall'importo contenuto);

- in presenza di dati negativi non si può sfuggire dalla segnalazione (se non a patto che vengano rispettate alcune regole dettate dal Garante della Privacy che se disattese implicano l’illegittimità della segnalazione e il conseguente diritto a farla cancellare);

- se si è cattivi pagatori e poi si salda tutto non è che si scompare dalla centrale rischi (quello che accade è che dal saldo del debito o a partire dalla sua ritrovata regolarizzazione non si sarà più segnalati negativamente, ma il passato delle segnalazioni rimarrà).


Proprio in relazione all’ultimo punto può tornare utile lo schema riepilogativo che riporta i tempi di conservazione dei dati:

Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione: 6 mesi dalla data richiesta.

Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate: 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto.

Finanziamenti rimborsati regolarmente: 36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito.

Ritardi relativi a 1 o 2 rate (o mensilità): 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari.

Ritardi relativi a 3 o più rate (o mensilità): 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari.

Finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità): 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo aggiornamento.


Per citare un esempio riportato dalla stessa CRIF se il finanziamento è stato estinto regolarmente a Dicembre del 2010, sarà visibile nella centrale rischi fino a Dicembre 2013 (con tutte le conseguenze positive derivanti dal fatto che viene detto che si è un buon pagatore). Nel caso invece di un prestito ancora in corso ora regolare (o estinto da meno di 24 mesi), ma che ha avuto 3 rate in ritardo:

- l’informazione relativa alla regolarizzazione del ritardo del pagamento dovrà essere trasmessa dalla banca a SIC entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento;

- l’informazione relativa ai ritardi di pagamento verrà conservata per due anni, salvo la successiva regolarità dei pagamenti da almeno 24 mesi.

E’ quindi fondamentale ribadirlo anche per le SIC, estinguere o regolarizzare un debito in ritardo di pagamento non comporta la cancellazione delle segnalazioni, ma solo l’interruzione, per i mesi successivi all’evento di regolarizzazione, dell’immissioni di NUOVI dati negativi... il passato rimane nei tempi e nei modi appena descritti e dettati dal Garante della Privacy. Sempre il Garante della Privacy, dettando puntualmente il Codice Deontologico, sancisce che il mancato rispetto della regolamentazione, è condizione per rendere illegittima la segnalazione stessa, e questo anche se la qualità delle informazioni trasmesse è regolare (per esempio nel caso del non rispetto dell’obbligo di informativa al verificarsi di alcune segnalazioni negative).

In chiusura è importante ribadire che CRIF è il gestore della banca dati e che i soggetti responsabili delle informazioni contenute sono di norma le banche stesse che li comunicano alla SIC (e alle quali fare riferimento in caso di errore).


Come richiedere la tua visura (CRIF prevede un contributo facoltativo di 7 Euro).

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