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CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA: GLI OBBLIGHI (E RESPONSABILITA') DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI


Partiamo ancora dal concetto di fondo: la Centrale Rischi Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela che ha come scopo la creazione di un valido supporto per la valutazione del merito creditizio/rischio di credito e come fine ultimo la tutela della stabilità del sistema finanziario. Se ne deduce che tutto si basa sul corretto, puntuale e attendibile flusso di dati proveniente dai soggetti aderenti. Se così non fosse la Centrale Rischi non avrebbe ragione d'essere. A tutela, garanzia, e coordinamento del sistema informativo c'è Banca d'Italia che norma in ogni singolo dettaglio le procedure e le regole di segnalazione. Banca d'Italia, organo super partes, non ha responsabilità rispetto ai dati riportati, ma ha comunque il potere, accertati errori, di far rettificare le segnalazioni (ed eventualmente di assegnare sanzioni).

Premesso questo diciamo comunque che si riscontrano spesso delle segnalazioni incongruenti e che è diritto dei soggetti segnalati ottenere le giuste rettifiche nei tempi dettati da Banca d'Italia. Importante poi il concetto che le segnalazioni sono per la gran parte derivanti da dati oggettivi, e la discrezionalità dell'intermediario è relegata a quel tipo di segnalazioni particolarmente gravi che Banca d'Italia prevede essere basate su valutazioni della banca stessa (questo dovrebbe almeno in teoria ridurre la probabilità di errore).


LE PRINCIPALI REGOLE DETTATE DA BANCA D'ITALIA:

. i flussi informativi devono partire entro il venticinquesimo giorno dalla chiusura del mese di rilevazione (Banca d'Italia entro 40 giorni dalla chiusura del mese rielabora i flussi e li ritrasmette in forma aggragata agli intermediari).

. eventuali rettifiche che non riguardano lo stato del rapporto devono avvenire nel mese di rilevazione delle stesse (nel caso rettificando anche segnalazioni relative a mesi precedenti).

. segnalazioni particolarmente gravi/importanti come l'appostazione a sofferenza-credito ristrutturato-crediti passati a perdita devono essere immediate (entro 3 giorni dalla delibera)...stesso limite temporale vale per le rettifiche relative a questi eventi particolarmente gravi (si afferma con forza il principio che bisogna informare e allertare il sistema creditizio, ma anche tutelare fortemente il soggetto erroneamente segnalato).

. in caso di obbligo di rettifica impartito da Banca d'Italia questo deve essere eseguito entro 3 giorni lavorativi passati i quali vengono somministrate sanzioni all'intermediario.

. con l'introduzione del tredicesimo aggiornamento della Circ. 139 del 1991, Banca d'Italia impone anche di segnalare in CR eventuali contestazioni avanzate dal soggetto segnalato e di procedere immediatamente ad eventuali rettifiche non appena l'organo giudicante avrà emesso proprio parere.

. le segnalazioni a sofferenza devono essere comunicate al cliente e dal 29 aprile 2011, avendo anche l'accortezza di informare eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili, ecc). Non solo, sempre con l'introduzione del 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia che regola la Centrale dei Rischi si afferma l'importante principio che i soggetti segnalati non solo debbano essere informati contestualmente alla segnalazione a sofferenza, ma anche nel caso di segnalazioni gravi come: il credito ristrutturato, lo sconfino / insoluto continuativo per oltre 90 - 180 giorni.

. l'intermediario, dietro richiesta della clientela, deve consegnare una copia della Centrale Rischi (se un impiegato non vuole consegnarvi quanto vi spetta citategli la circolare 139 del 1991 di Banca d'Italia). Oltre a questo, nel caso si tratti di soggetti consumatori, e nel caso le negatività in CR abbiano causato il rifiuto della domanda di affidamento, la banca ha il vero e proprio obbligo di informare il cliente e consegnare l'informativa della Centrale dei Rischi (chiaramente la versione disponibile agli intermediari e non quella dettagliata cosegnabile solo da Banca d'Italia stessa al solo soggetto titolare dei dati)....importante precisare che questa novità è in vigore dal 29 aprile 2011.

LE RESPONSABILITA' DELL'INTERMEDIARIO IN CASO DI SEGNALAZIONE IMPRUDENTE O ERRATA

Responsabilità contrattuale: violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento del rapporto obbligatorio

Responsabilità extracontrattuale: danno ingiusto derivante da violazione dell'identità di ciascun individuo - danno ingiusto derivante da indebita rappresentazione dell'immagine dell'imprenditoriale - danno ingiusto derivante da lesione del diritto di essere imprenditori - danno ingiusto derivante da atti di disposizione patrimoniale, compiuti in base all'avvenuta segnalazione in CR - danno alla concorrenza - condizionamento dell'altrui politica creditizia.

Naturalmente una segnalazione errata da parte dell'intermediario comporta una responsabilità legale da parte dello stesso se questa ha causato un serio pregiudizio alla reputazione economica e commerciale dell'imprenditore e al diritto all'immagine. In tali casi appare indiscussa la responsabilità dell'istituto segnalante nei confronti del cliente danneggiato. Inoltre la responsabilità dell'intermediario per aver trasmesso al sistema creditizio un dato difforme dalla realtà, può essere fonte di responsabilità non solo verso il soggetto segnalato o l'Organo di Vigilanza, ma anche verso gli intermediari aderenti coinvolti nelle operazioni di credito con quel cliente. Da precisare che la responsabilità dell'intermediario segnalante emerge solo nel momento in cui è provata la mancanza di diligenza professionale nella valutazione dei presupposti per la segnalazione (così come codificati nelle regole emanate dalla Banca d'Italia).

Nel caso ravvediate alcune errate segnalazioni e intuiate una responsabilità da parte dell'intermediario consultate la pagina che spiega come tutelarsi da errate segnalazioni in Centrale Rischi Banca d'Italia.