CENTRALE DEI RISCHI: ARTICOLI, CONTRIBUTI E SPUNTI PER APPROFONDIMENTI

Imprese, professionisti e banche alle prese con la Centrale dei Rischi Banca d'Italia...un problema di comunicazione a volte insuperabile per evidenti asimmetrie e barriere informative, un problema però da risolvere al fine di far comunicare le controparti in maniera corretta, consapevole e su un piano il più possibile comune.

Di seguito riportiamo una serie di contributi apparsi sulla rivista specializzata Amministrazione & Finanza, edita da Ipsoa, dove i promotori dell'iniziativa tuttocentralerischi.it, hanno voluto esplorare il tema della centrale dei rischi e comunicare non solo nozioni importanti, sopratutto in merito alle recenti novità, ma anche veri e propri consigli pratici sui quali "esercitarsi" per meglio padroneggiare il tema e giungere all'obiettivo finale: avere un approccio proattivo con il sistema informativo di Banca d'Italia imparando a capirlo, influenzarlo, correggerlo in funzione del miglioramento del proprio merito creditizio.



CENTRALE DEI RISCHI BANCA D'ITALIA: TUTTE LE NOVITA' DEL 2011 (versione stampabile)

di Luca Martini, Valerio Vimercati e Francesco Lenoci


Se è vero che si è tanto discusso in passato sull’importanza della Centrale dei Rischi Banca d’Italia, è altrettanto vero che ci si è poco soffermati sulla sua complessita`, sia interpretativa che di pura e semplice lettura. L’importante barriera informativa rappresentata dalla cripticita` del documento fornito da Banca d’Italia, che fra tutte le centrali dei rischi (private e pubbliche) è da considerarsi la piu` autorevole e importante, sembra essere oggi considerevolmente diminuita. In questo contributo si vuole fornire un resoconto di tutte le novita` volute da Banca d’Italia nel corso del 2010, tra cui quella «rivoluzionaria» di dicembre, che introduce un nuovo e piu` comprensibile formato.

Premessa

La Centrale dei Rischi Banca d’Italia, al di la` di ogni definizione tecnica data da Banca d’Italia, è da interpretarsi come un fondamentale «biglietto da visita dell’impresa». Un biglietto da visita che parla degli affidamenti, delle modalita` di loro utilizzo, delle garanzie a presidio, dell’evoluzione nel tempo di tali fattori; in un concetto della storia creditizia dell’impresa o piu` generalmente del soggetto segnalato. Un sistema informativo voluto da Banca d’Italia per rappresentare l’indebitamento della clientela di banche e intermediari finanziari; un enorme contenitore di dati e informazioni, costantemente aggiornati e rappresentativi delle posizioni intrattenute dal soggetto segnalato con il sistema bancario. Tutto questo con un unico fine: contribuire a migliorare la qualita` degli impieghi del sistema creditizio accrescendone la stabilita`. Nel corso degli anni Banca d’Italia ha costantemente aggiornato il sistema, introducendo novita`, norme e principi; ovviamente incentivando e monitorando l’utilizzo da parte degli intermediari finanziari. Negli anni la Centrale dei Rischi non solo e` divenuta un fondamentale e imprescindibile strumento di valutazione del rischio degli affidamenti, ma in alcuni contesti, soprattutto presso grandi gruppi bancari e soprattutto con l’entrata in vigore di Basilea 2, una sorta di unico e incontestabile specchio capace di riflettere oltre il 50% dei fattori che si devono esaminare di un’impresa quando la si deve affidare (o riaffidare). Di fondo pero` si celano importanti asimmetrie e barriere informative, tanto importanti che si potrebbe, continuando la similitudine, definire la Centrale Rischi come uno specchio non solo deformante, ma che restituisce alle banche che la consultano un’immagine anche sfuocata. Cio` in quanto la Centrale Rischi non solo non e` al riparo da errori riferibili ai «dati semplici» che riporta ma, data la sua complessita` normativa, lascia spazio alla soggettivita` delle banche segnalanti proprio nella gestione di alcune fra le piu` importanti e gravi segnalazioni (sofferenze, crediti passati a perdita, crediti ristrutturati). Inoltre, per tutte le rilevazioni anteriori a giugno 2010 non riporta eventuali contestazioni fatte dal soggetto segnalato. Si deve altresı` considerare che la Centrale dei Rischi che gli intermediari possono consultare riporta solo dati aggregati: non contiene, infatti, tutte le preziose informazioni che invece solo il soggetto segnalato puo` vedere con chiarezza su se stesso. La Centrale dei Rischi soffre, anche, di un congenito ritardo temporale (dai 40 ai 70 giorni) che rende impossibile alle banche la consultazione della situazione attuale del cliente. Ultimo limite: le banche possono consultarne i dati su un orizzonte temporale di massimo 36 mesi. Riassumendo lo scenario in cui il confronto banca-impresa si svolge, si evidenzia quindi che: la banca fa le sue considerazioni utilizzando un documento proprio, diverso dalla Centrale Rischi cui ha accesso il soggetto segnalato e molto meno ricco di informazioni. Non solo, deve valutare il cliente su dati costantemente non aggiornati; il soggetto segnalato deve confrontarsi con la banca sulla base di un documento, quello a lui fornito da Banca d’Italia, che fino a dicembre 2010 era criptico, di difficile comprensione per un non addetto ai lavori e in piu` praticamente sconosciuto agli analisti della banca (abituati a lavorare su un formato della Centrale dei Rischi completamente diverso). Difficile confrontarsi sulla base di queste premesse, difficile chiedere alle imprese o ai professionisti di farsi carico di un onere per molti versi impossibile da realizzare. In uno scenario ideale l’imprenditore, anche con il tramite del proprio professionista, dovrebbe sempre consegnare alla banca la propria Centrale Rischi fornita direttamente da Banca d’Italia. Dovrebbe inoltre dare modo alla banca con cui si confronta di accedere a dati e informazioni aggiornate e buona norma sarebbe che, in calce alla visura, si redigesse una sorta di «Nota integrativa alla Centrale Rischi Banca d’Italia» capace di darne un’interpretazione, una spiegazione dettagliata rispetto a determinati dati o informazioni, nonche´ a dinamiche di segnalazione. Questo scenario ideale e` oggi piu` vicino, piu` a portata di mano, per i motivi esposti nel prosieguo.

Le novita` introdotte nel primo semestre del 2010

Con il 13º Aggiornamento della Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, in vigore dal 4 marzo 2010, sono state introdotte alcune importanti novita`. La prima e` l’obbligo da parte degli intermediari di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza (non si tratta di una richiesta di consenso, ma di un semplice avviso). Sempre in tema di sofferenze Banca d’Italia ha rafforzato il basilare principio per cui tale segnalazione non deve scaturire ne´ da meri ritardi (per quanto continuati) ne´ da eventuali azioni legali da parte dell’intermediario verso il soggetto affidato e viceversa. La sofferenza rimane il frutto di un’attenta valutazione, da parte della banca, della complessiva situazione economica-finanziaria del cliente. La seconda novita` concerne l’obbligo da parte degli intermediari di rettificare senza ritardo le segnalazioni relative a posizioni di rischio oggetto di ordini impartiti dall’Autorita` Giudiziaria. Se l’ordine parte direttamente da Banca d’Italia il termine massimo e` di 3 giorni lavorativi; scaduto il termine scattano le sanzioni. La terza novita` concerne l’obbligo di segnalare eventuali rapporti contestati presso Autorita` terze rispetto alle parti (Autorita` Giudiziaria, Garante Privacy, Arbitro Bancario Finanziario, ecc.). La segnalazione di rapporto contestato deve scattare dal momento in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza del giudizio e finisce nel momento in cui l’organo giudicante si esprime. La nuova norma e` in vigore dalle rilevazioni di Giugno 2010 e riguarda la categoria «stato del rapporto». Nella Centrale dei Rischi Banca d’Italia, dal mese di rilevazione di giugno 2010 in avanti, si trovano infatti nuovi codici che segnalano se il credito e` stato oggetto di contestazione ufficiale. Tale novita` riguarda le seguenti categorie di censimento: rischi autoliquidanti, rischi a revoca, rischi a scadenza, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie di firma connesse con operazioni di natura commerciale e finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari, operazioni effettuate per conto terzi e crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, per le quali, alla voce stato del rapporto, non compaiono piu` i vecchi codici, ma altre numerazioni che per ogni vecchio status distinguono la contestazione o meno. Sorvolando sulle implicazioni tecniche di tutte queste importanti novita` e` fondamentale concentrarsi sui principi ispiratori delle stesse. Sembra evidente l’intento di Banca d’Italia di arricchire la normativa e concretamente l’impianto informativo della Centrale Rischi, con il principale scopo di tutelare i soggetti affidati. Emerge altresı` l’esigenza di garantire un corretto funzionamento del sistema informativo al servizio di un sistema creditizio piu` stabile e con una qualita` degli impieghi migliore. E' di tutta evidenza che solo un sistema che informi immediatamente il soggetto segnalato di un’appostazione a sofferenza gli dara` modo di intervenire immediatamente, affinche´ la stessa si risolva (contestandola oppure saldando il debito). A parita` di condizioni, riducendo il perdurare della stessa senza che il soggetto affidato ne conosca la presenza, si tornera` ad un ristabilito status di finanziabilita` in tempi piu` brevi. Dal punto di vista della banca e` fondamentale sapere se una determinata posizione, che magari presenta anche pregiudizievoli in termini di puntualita` dei pagamenti, sia stata o non sia stata ufficialmente contestata dalla clientela. Cio` in quanto un conto e` giudicare un soggetto che tacitamente avvalora le segnalazioni a suo carico, un conto e` avere la certezza che lo stesso cliente sta facendo valere le sue ragioni presso organi preposti nel tentativo di porvi rimedio (eventualmente condividendo con la stessa banca terza esaminante le proprie deduzioni). Solo una Centrale dei Rischi (e indirettamente il sistema degli intermediari finanziari) che si faccia carico di riportare dati piu` corretti e aggiornati possibile puo` avvalorare la propria credibilita` ed autorevolezza. In altri termini, non e` piu` tollerata l’inerzia nelle rettifiche/cancellazioni dei dati contenuti in Centrale Rischi, a maggior ragione se sanciti come errati e/o illegittimi da organi giudicanti terzi.

La «rivoluzione» di dicembre 2010

Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi Banca d’Italia puo` essere non solo richiesta, ma anche ricevuta tramite posta elettronica certificata (PEC). Dato che questo strumento e` obbligatorio per tutte le nuove imprese e da inizio 2012 per tutte le aziende costituite prima del gennaio 2009, si presuppone che Banca d’Italia abbia voluto snellire il processo di istanza ai propri uffici territoriali evitando spostamenti inutili o lunghe attese derivanti dal recapito con il sistema di posta tradizionale. Per sapere a quale indirizzo recapitare la richiesta, si puo` consultare sul web l’elenco delle filiali di Banca d’Italia. Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi Banca d’Italia ha un nuovo formato, molto piu` fruibile, di piu` facile comprensione ed anche, si potrebbe aggiungere, esteticamente piu` gradevole ed «incoraggiante» nella lettura. Si analizzano le principali novita` anche con l’aiuto di riferimenti grafici. E` stata creata una sezione introduttiva che riporta un prospetto sintetico delle posizioni di rischio dell’ultimo mese. Tale prospetto da` un immediato riassunto non solo degli importi affidati ma, nel caso la categoria di rischio segnalata lo preveda, anche dell’accordato e dell’accordato operativo (da cui desumere eventuali sconfini/insoluti a livello aggregato). Il prospetto sintetico svolge il suo ruolo anche dettagliando le eventuali posizioni cointestate con altre soggetti. La Centrale Rischi prosegue con il prospetto analitico, contenente tutti i dettagli del mese riferiti ad ogni singola banca/linea. L’impaginazione dei mesi di rilevazione assume un nuovo ordine decrescente dalle rilevazioni piu` recenti a quelli piu` vecchie. Nel caso siano presenti rilevazioni inframensili (generalmente adibite a segnalare real time appostazioni gravi come quelle a sofferenza), destina loro la corretta priorita` all’inizio del prospetto analitico. E` stato ridotto al minimo l’utilizzo di codici che definissero le categorie di affidamento e, per ogni specifica linea, sono state riportate solo le variabili di competenza (il tutto evitando di pregiudicare la ricchezza di informazioni presenti nel vecchio formato). La vecchia sezione dedicata alle rettifiche delle segnalazioni non compare piu` come un’entita` separata, ma costituisce un corpo unico con le segnalazioni corrette del singolo mese/banca. Il lettore ha un’immediata percezione di cosa il sistema informativo segnala e di cosa e per quale arco temporale erroneamente segnalava. Tutto questo secondo una logica rappresentativa dei dati certamente migliorativa rispetto al passato. Anche il riferimento alla presenza di eventuali garanti perde la sua originaria collocazione attraverso una sezione specifica, per essere anch’essa riportata in fondo ad ogni specifica segnalazione del mese da parte del singolo intermediario. Altra importante novita` e` costituita dall’introduzione di un nuovo documento informativo integrato nella visura, che descrive il servizio/strumento e ne sintetizza le norme alla sua base, ritagliando anche un ampio spazio per una sezione dedicata alla lettura e alla comprensione delle dinamiche di segnalazione. Infine, e` stata adottata una legenda dei codici (relativi alle variabili di classificazione dei dati) che viene generata in maniera personalizzata. Per intenderci, se la propria Centrale dei Rischi racchiude in tutti i mesi rilevati solo una decina di variabili, la legenda dei codici in essa riportata descrivera` solo quelle variabili realmente presenti e utili a descrivere e qualificare le posizioni (il tutto risparmiando al lettore faticose ricerche fra circa un centinaio di codifiche diverse).

Conclusioni

Dando atto a Banca d’Italia dello sforzo sostenuto affinche´ un fondamentale documento diventi maggiormente fruibile da parte di imprese, confidi e professionisti, e` di tutta evidenza che tali soggetti sono sollecitati ad utilizzare la Centrale dei Rischi nel modo piu` corretto e amplio possibile. Pertanto, attraverso una rubrica dedicata, nei prossimi mesi verra` sviluppato un approccio proattivo con questo sistema di reportistica che non deve piu` essere visto come al solo servizio delle banche, ma anche a supporto delle imprese, dei confidi e dei professionisti.



CENTRALE DEI RISCHI BANCA D'ITALIA: DAL SUO MONITORAGGIO ALLA GESTIONE ATTIVA DELL'ANDAMENTALE (versione stampabile)

di Luca Martini, Valerio Vimercati


In un contesto dove l’accesso al credito da parte delle imprese risulta ancora difficile, è di fondamentale importanza saper presidiare il delicato tema delle segnalazioni in Centrale Rischi che costituiscono la principale discriminante nelle valutazioni delle banche. Si forniscono indicazioni concrete su come ogni impresa o professionista può trasformare il proprio «atteggiamento» verso questo tema da passivo a proattivo. Spunti operativi, consigli pratici e un po’ di teoria sono alla base di un consapevole rapporto con questo fattore determinante del merito creditizio di ogni azienda.

Introduzione

La Centrale dei Rischi Banca d’Italia riveste, nel rapporto banca - impresa, un’evidente funzione di "biglietto da visita" che le aziende possono spendere presso il sistema creditizio per testimoniare il proprio passato (recentissimo ma anche remoto) di soggetto affidato. Un documento quindi, capace di testimoniare non solo la puntualità nell’onorare le scadenze, le modalità di utilizzo delle linee di credito, la loro struttura e duration, ma anche e soprattutto come questi fattori si siano evoluti nel tempo. Una miniera di dati e informazioni fondamentali per una corretta misurazione del rischio che, nelle valutazioni che le banche fanno del soggetto da affidare, può raggiungere un peso specifico anche superiore al doppio di quanto invece viene attribuito ai dati di bilancio. In questo contesto è però importante sottolineare che esistono anche alcuni limiti sia strutturali nell’accesso ai dati e alle informazioni, sia in riferimento ai possibili atteggiamenti che le due controparti hanno nel relazionarsi fra loro in merito a questo tema. Una volta descritto e capito lo scenario in cui ci si confronta, risulta di fondamentale importanza da parte delle imprese l’adottare alcuni accorgimenti operativi che aiutino a realizzare, non solo un corretto ed esaustivo flusso di informazioni, ma anche un consapevole modus operandi in grado di trasformare il soggetto segnalato da attore che passivamente subisce le segnalazioni, a soggetto che le sa interpretare, influenzare e soprattutto utilizzare a proprio favore; in un’espressione essere in grado di gestire proattivamente quanto riportato nel "biglietto da visita" Centrale dei Rischi.

Limiti strutturali nell’accesso ai dati

Il presente tema benché già approfondito in una precedente pubblicazione merita comunque un rapido cenno, in quanto solo attraverso la conoscenza e la comprensione dello scenario in cui banche e imprese si confrontano si possono studiare ed adottare comportamenti corretti nella gestione periodica della propria Centrale Rischi. Pertanto i principiali limiti strutturali derivanti da barriere e asimmetrie informative insite nel sistema della Centrale dei Rischi Banca d’Italia (di seguito CR) sono:

1) il costante ritardo temporale, da un minimo di 40 ad un massimo di 70 giorni, con cui la CR rende pubblici i dati. Indicativamente entro il decimo giorno del mese in corso vengono resi pubblici i dati relativi a due mesi prima (ad esempio: una CR richiesta a metà del mese di marzo riporterà come ultimo mese di rilevazione gennaio). Un altro importante limite temporale, che vale per le banche e non per il soggetto segnalato, è costituito dal periodo massimo che si può monitorare (36 mesi).

2) I dati contenuti in CR possono essere errati: nonostante il massiccio impiego di strumenti informatici, complice anche il fattore umano e la complessa normativa sottostante, spesso i flussi informativi comunicati alla Centrale dei Rischi possono essere sbagliati. Solo per citare un esempio: possono essere segnalati sconfini/insoluti allorquando determinati accrediti/addebiti, per quanto con valuta corrispondente al mese di rilevazione, appaiano contabilmente il mese successivo.

3) Alcuni dati e informazioni contenute nella CR derivano da valutazioni soggettive effettuate dalla banca segnalante: tale aspetto, limitatamente ad alcune gravi tipologie di appostazione, di fondo rende opinabile il dato riportato.

4) La CR a cui hanno accesso banche e finanziarie riporta solo dati aggregati: le valutazioni fatte dagli istituti di credito scontano quindi un’importante asimmetria informativa che si concretizza nell’utilizzo di una mole di dati e informazioni limitate rispetto a quelle a cui ha accesso esclusivamente il soggetto segnalato.

5) La difficile lettura, comprensione e soprattutto valutazione dei dati e delle informazioni comunicati attraverso la CR fornita da Banca d’Italia costituiscono, per il soggetto segnalato, un’importante barriera all’utilizzo proattivo.

L’approccio proattivo verso la Centrale dei Rischi

Lungi dal voler affrontare in modo specifico ed esaustivo ogni singolo tema e fattore alla base di una profonda conoscenza della Centrale Rischi e delle sue implicazioni, il presente contributo vuole essere d’aiuto nell’elencare ed approfondire le regole principali alla base di un corretto approccio che diffusamente tutti i soggetti affidati/segnalati dovrebbero tenere. Ad ogni limite strutturale precedentemente illustrato corrisponderanno quindi consigli pratici di immediata attuazione e riflessioni sul tema capaci di migliorare l’approccio con questo strumento.

Limiti temporali

I limiti temporali insiti nella Centrale dei Rischi devono essere tenuti in debita considerazione allorquando ci si approccia con il sistema bancario. Definito dal Garante della Privacy come "diritto all’oblio", il limite temporale di consultazione della CR da parte delle banche (stabilito in 36 mesi massimi) può essere considerato come spartiacque fra le segnalazioni rilevanti e quelle, che per quanto gravi, sono invece del tutto ininfluenti (in quanto non monitorabili dalle banche). Molto importante sarebbe poi conoscere lo standard temporale di consultazione adottato da ogni singola banca a cui si fa riferimento: a seconda, infatti, della tipologia di richiedente da esaminare, della complessità dell’operazione, o degli standard interni, ogni ufficio crediti generalmente consulta uno storico degli ultimi 6-12-18-24 mesi e come accennato prima, per un massimo di 36 mesi. Altro fattore rilevante è lo strutturale ritardo degli aggiornamenti dei flussi: se in un determinato momento la banca avesse accesso a dati considerati pregiudizievoli che però nel frattempo sono stati sanati o sono in corso di rettifica è fondamentale che il soggetto segnalato si faccia carico di illustrare immediatamente tali dinamiche senza dover aspettare che passino dai 40 ai 70 giorni necessari affinché compaiano i flussi del mese appena chiuso.

Segnalazioni errate

L’imperfezione del sistema Centrale Rischi comporta la possibilità che in essa vengano riportate errate informazioni. Si tratta di "dati semplici" (per esempio importi non del tutto corretti), oppure errori più gravi: la mancata registrazione di un fido accordato con parallela segnalazione di utilizzo; la registrazione di insoluti derivanti da una non corretta contabilità (molti lettori che hanno aderito alla Moratoria conoscono questo fenomeno); trascinamenti di pregresse segnalazioni gravi nello stato del rapporto che continuano nonostante il rientro totale. L’importante è che l’impresa sia sempre costantemente aggiornata e consapevole delle segnalazioni a suo carico; solo in questo modo se ne potrà richiedere la rettifica. A riguardo infine vale la pena sottolineare che in un eventuale contesto di errate segnalazioni spesso si verifica un paradosso: quanto più le errate segnalazioni sono meno gravi quanto più fanno danni e comportano costi per l’azienda. È vero, infatti, che un numero più o meno importante di piccole segnalazioni pregiudizievoli fa si che, pur non comportando il rifiuto totale di affidamenti, ci si veda attribuire un rischio di credito maggiore e quindi un costo del denaro più alto e/o un importo accordato leggermente più basso del previsto. In questi casi un’impresa non consapevole non percepirà mai il problema e continuerà a pagare il denaro più di quanto dovrebbe/potrebbe ottenendo probabilmente anche meno affidamenti. Scenario opposto si verifica quando la gravità delle errate segnalazioni pregiudica totalmente l’accesso al credito: generalmente è solo in questo caso che l’imprenditore non solo scopre l’errore ed eventualmente vi pone rimedio, ma cosa ancora più grave e diffusa, scopre per la prima volta l’importanza e la necessità di monitorare questo delicato tema. Un gesto fondamentale che dovrebbe far parte delle incombenze dell’azienda è certamente quello di richiedere periodicamente la propria Centrale dei Rischi direttamente a Banca d’Italia (almeno ogni trimestre): è gratuita, la si ottiene in circa 10 giorni e soprattutto mostra nel dettaglio le segnalazioni riguardanti ogni singola linea presente presso le banche affidanti.

Valutazioni soggettive

Segnalazioni come la sofferenza (e di riflesso le sofferenze – crediti passati a perdita ) non sono la diretta conseguenza di ritardi nei pagamenti ma, come da precise direttive di Banca d’Italia, del frutto di un’attenta valutazione delle condizioni economiche finanziarie di quei soggetti che si trovano in stato d’insolvenza. Una sfumatura non di poco conto, che lascia alla banca la possibilità, ma anche il dovere di portare avanti quantomeno una valutazione più complessiva della salute del cliente che vada oltre quindi, il semplice constatare di un insoluto/sconfino continuato che si protrae da molto tempo. Anche nelle appostazioni di credito ristrutturato spesso si cela il rischio di essere stati segnalati come diretta conseguenza di una pregressa valutazione soggettiva da parte della banca: è il caso di quei soggetti la cui situazione non fa si che si verifichino i presupposti tecnici della segnalazione, ma che data una pregressa situazione di incaglio (questa sì a volte soggettiva) possono essere segnalati comunque come protagonisti di un credito ristrutturato. Risulta quindi fondamentale capire i meccanismi e le norme alla base delle scelte-valutazioni soggettive che le banche possono adottare in alcuni casi di gravissime segnalazioni; solo in questo modo e adottando alcuni accorgimenti pratici si potranno non solo contestare, ma addirittura prevenire. Volendo fare degli esempi si potrebbe consigliare a tutti quei soggetti protagonisti di gravi insoluti e a rischio sofferenza di:

- mantenere aperto un dialogo con la banca: la trasparenza e la comunicazione sono alla base di un confronto costruttivo che deve avere come principale tema l’informativa sullo stato di "salute" economico-finanziario-patrimoniale dell’azienda nonché la volontà e l’impegno formale a voler restituire il dovuto in un congruo periodo di tempo (magari supportando il tutto con un chiaro piano accompagnato anche dal dettaglio dei flussi finanziari con i quali fare fronte al rientro);

- sforzarsi di ridurre il debito anche di piccole cifre mantenendo quindi "vivo" sia il rapporto che la percezione di un impegno concreto a rientrare;

- adottare semplici regole di comunicazione basate su un costante flusso di informazioni fornite alla banca (sempre per iscritto).

Per chi invece ha in corso una trattativa di rinegoziazione del debito è fondamentale un confronto aperto con l’istituto che tenda a chiarire se tale progetto possa comportare o meno una segnalazione di credito ristrutturato. La gravità di questa segnalazione, da non confondersi con l’espressione "ristrutturazione del debito" (la prima, infatti, comunica al sistema non solo una situazione di deterioramento economico del cliente, ma anche il fatto di aver causato una perdita alla banca che ha accettato il piano) è tale che al primo insoluto la banca deve passare la posizione all’incaglio o può addirittura appostarla a sofferenza senza che si possa fare alcuna opposizione.

Dati aggregati

Sorvolando sull’elencare tutti i dati e le informazioni che le banche potrebbero estrapolare e utilizzare nelle loro valutazioni è da evidenziare come il fatto di consegnare periodicamente agli istituti la propria Centrale dei Rischi ottenuta da Banca d’Italia, sia da considerarsi un atto di trasparenza importante, capace di rendere in alcuni casi più efficienti e più efficaci i processi decisionali degli organi deliberanti delle banche stesse. Sempre partendo da questo semplicissimo gesto è da rilevare poi come eventuali anomalie, eventuali informazioni non immediatamente riscontrabili dalla semplice lettura del documento, possano essere adeguatamente accompagnati da una "nota integrativa" che ne spieghi alcuni aspetti più rilevanti (eventualmente allegando documentazione a supporto). Un ulteriore passo in avanti potrebbe poi essere fatto redigendo un vero e proprio report; un commento accompagnato da un’analisi quali - quantitativa che ne descriva anche le dinamiche e l’andamentale. Proprio il non limitarsi ad una semplice fotografia della situazione attuale, ma addentrarsi in un’analisi dell’evoluzione degli affidamenti e delle segnalazioni è la vera chiave di lettura che ogni impresa o professionista dovrebbe fare propria. Esempi delle dinamiche di segnalazione da monitorare e descrivere nella propria analisi sono riportate nelle Tavole 1, 2 e 3 (1: Analisi andamentale della tensione e della struttura finanziaria degli affidamenti;2: Report sulle dinamiche di utilizzo degli affidamenti e sulla qualità del rapporto con gli istituti affidanti; 3: Stralcio di una possibile analisi condotta sulla struttura degli affidamenti di cassa e derivati finanziari). Le tre proposte appena descritte, in grado di valorizzare eventuali positività o di spiegare e motivare alcune negatività, sono di complessità crescente, ma in tutte loro indistintamente si scorge la trasparenza, la consapevolezza e la managerialità dell’azienda. Tre gesti fondamentali che in maniera crescente valorizzano il rapporto fiduciario fra le controparti.

Limiti all’approccio proattivo

Al di là di ogni singolo gesto o comportamento precedentemente illustrato che già nell’immediato e senza particolari sforzi può essere attuato da ogni impresa, è da rilevare la presenza di inevitabili barriere informative generate dalla complessità del tema e della normativa sottostante. Solo una profonda conoscenza dell’argomento può consentire un’azione proattiva davvero efficace ed efficiente. È, infatti, proprio la scarsa consapevolezza dei riflessi sul merito creditizio che hanno determinate segnalazioni a far sì che diffusamente le imprese compiano gravi errori di gestione/utilizzo delle linee di affidamento. Nella Tavola 4 si riportano alcuni esempi (4: Esempi di errata gestione degli affidamenti). Dall’esame della Tavola 4 a fronte di sottoutilizzi complessivi rilevati sul monte affidamenti totale si assiste comunque a sconfini/insoluti su determinate linee; l’evidenza che questo sovrautilizzo si sarebbe potuto evitare attingendo dalle disponibilità presso altre banche non mette al riparo da un peggioramento dell’andamentale (sia interno alla banca segnalante, sia di sistema). Tanto più il fenomeno si ripete nell’arco dei 36 mesi tanto più l’azienda ne ha pregiudizio sia in termini di scoring che di spese per insoluto/sconfino (Tavola 4 note 1 a 5). In caso di tensione finanziaria momentanea, spesso, si rilevano insoluti diffusi su più linee e di importo crescente; in questo scenario è importante che il soggetto affidato non trascuri l’importanza che tali insoluti non raggiungano una continuità temporale maggiore di 90 giorni o, ancor più importante di 180. A parità di condizioni, quindi ipotizzando una cronica indisponibilità di fondi, l’affidato dovrebbe possibilmente intervallare gli insoluti/sconfini da una linea all’altra interrompendo quindi la loro continuità temporale e procrastinando nel tempo segnalazioni nello stato del rapporto ancor più pregiudizievoli ( Tavola 4 note 6-7). Molto spesso si accetta di essere finanziati solo con linee autoliquidanti senza prestare la giusta attenzione al rischio che comporta tale limitata struttura di affidamento. Eventuali scaduti-impagati, per esempio su effetti commerciali, avrebbero infatti come immediata conseguenza una segnalazione di utilizzo di cassa senza il necessario accordato. Solo un affidamento di cassa proporzionato alle linee autoliquidanti e alla qualità media degli effetti portati in banca possono mettere al riparo da gravissime e improvvise segnalazioni di sconfino a revoca (Tavola 4 nota 1). Il tema potrebbe essere sviluppato all’infinito e personalizzato a seconda della specifica realtà; le implicazioni dell’andamentale sul rating aziendale sono tante e tali da necessitare uno spazio ben più ampio di quello disponibile in un contributo che vuole essere solo uno spunto di approfondimento. Fortunatamente in aiuto delle imprese e dei professionisti, in questi mesi ricchi di fondamentali sviluppi e novità sul tema, sono venute in aiuto alcune importanti iniziative, in primis da parte della stessa Banca d’Italia. Nel dettaglio:

- Banca d’Italia ha rivoluzionato il lay out della Centrale dei Rischi consegnata direttamente ai soggetti segnalati trasformando un documento incomprensibile in una visura abbastanza intuitiva, accessibile a molti e certamente più razionale nella consultazione e più agevole nelle modalità di richiesta e ritiro.

- Banca d’Italia, attraverso l’istituzione dell’Arbitro Bancario Finanziario ha voluto di fatto snellire tutte le controversie fra il sistema creditizio e la clientela. Nel farlo ha consegnato un valido strumento di tutela a tutti quei soggetti vittime di errate/illegittime segnalazioni, nonché indicato nel dettaglio i tempi massimi di rettifica della CR da parte dell’intermediario in caso di disposizione del magistrato, dell’Arbitro Bancario Finanziario o della stessa Banca d’Italia.

- La popolarità del tema e la crescente sensibilità del pubblico (privati-aziende-professionisti) ha inevitabilmente generato un feed back di risposta da parte di quei soggetti (editori – consulenti – avvocati - aziende) che presidiano il tema e che oggi più che mai forniscono un valido supporto a chi vuole accrescere il proprio approccio proattivo alla CR, avvalersi di strumenti professionali, o semplicemente saperne un po’ di più.

Conclusioni

Condivisi i concetti appena illustrati il primo passo risulta naturalmente richiedere la propria Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia, familiarizzare con il suo contenuto e cominciare ad utilizzarla proattivamente nel rapporto con le banche affidanti. Il passaggio successivo (quasi inevitabile per chi più di altri si appassionerà al tema) sarà poi quello di adottarla come base per un report non solo da fornire alla banca, ma anche da utilizzare internamente all’azienda per una migliore composizione delle linee di affidamento, della loro duration, per una valutazione dei rapporti con le banche affidanti, per un monitoraggio della qualità degli effetti commerciali, per lo studio volto all’adozione di soluzioni finanziarie alternative e per una corretta e ponderata valutazione del costo del denaro utilizzato presso ogni istituto.



COME LEGGERE E INTERPRETARE LA CENTRALE DEI RISCHI BANCA D'ITALIA (versione stampabile)

di Luca Martini , Valerio Vimercati


E’ con il terzo contributo dedicato al tema della Centrale dei Rischi Banca d’Italia che ci si vuole concentrare su aspetti prettamente operativi come l’adozione di un corretto metodo di consultazione, lettura e interpretazione dei dati e delle informazioni in essa contenuti. Particolare rilevanza verrà data non tanto alla lettura dei dati semplici, quanto all’importanza delle dinamiche di segnalazione e quindi alla capacità di individuare le informazioni più importanti: eventuali errori di segnalazione, valutazioni della gestione delle linee di affidamento, e considerazioni sull’eventuale percezione che il sistema creditizio potrebbe avere dall’analisi della propria Centrale dei Rischi Banca d’Italia.

Introduzione

Un corretto approccio con la propria Centrale dei Rischi (di seguito anche “CR”) non può prescindere dalla capacità di lettura e interpretazione della stessa. Affrontare in maniera corretta questo tema implica per prima cosa avere la consapevolezza della sua importanza, di come e sulla base di quale documento le banche fanno le loro valutazioni, e su come si possa utilizzare proattivamente sia nel rapporto con gli istituti di credito sia internamente all’azienda. E’ altrettanto importante capire come non sia un compito semplicissimo: se, infatti, per quanto riguarda la lettura dei dati semplici l’unico rilevante ostacolo è costituito dalla loro mole, è nella efficace ed efficiente valutazione e interpretazione degli stessi, fatta ragionando e soffermandosi sulle dinamiche di segnalazione, che si incontra il vero ostacolo. Un ostacolo di difficile superamento in quanto presuppone la conoscenza delle norme alla base della Centrale dei Rischi e delle metodologie di valutazione della stessa in ottica di definizione dello scoring ad essa attribuito (scoring che avrà poi un peso rilevantissimo nella definizione finale del rating bancario assegnato all’azienda). La natura di questo contributo, orientato a dare consigli di realistica applicazione a chi verso la CR vuole avere un approccio proattivo e non limitarsi a “subirla” passivamente ,comporta necessariamente l’approfondimento di una minima parte degli aspetti da presidiare e monitorare. Nella scelta dei temi specifici da affrontare si è anche cercato di individuare quelli maggiormente diffusi e che fra i tanti avessero un peso specifico maggiore nell’influenzare la percezione che il sistema creditizio ha della CR di un’impresa. Prima di entrare nel dettaglio è infine doveroso rimarcare 2 aspetti: che il periodo da controllare è quello degli ultimi 36 mesi in quanto costituisce il limite massimo monitorabile dalle banche e, infine, che le banche non avendo accesso alla stessa CR che il soggetto segnalato può ottenere da Banca d’Italia, hanno inevitabilmente una visione distorta e sfuocata della reale situazione rappresentata nella visura (nelle considerazioni fatte di seguito quest’ultimo aspetto sarà fondamentale per valutare la percezione che il sistema creditizio ha della propria Centrale dei Rischi).

Come leggere la Centrale dei Rischi Banca d’Italia: dati semplici, dinamiche da verificare, comportamenti da adottare.

Ribadendo l’impossibilità di trattare esaustivamente il tema, in questa sezione si vuole fornire uno spunto operativo di facile realizzazione che se adottato periodicamente risulterà capace di mettere al riparo dalle più comuni e gravi segnalazioni. I temi trattati saranno in ordine: 1) il controllo degli sconfini/insoluti sulle linee a revoca e a scadenza; 2) la verifica delle segnalazioni relative agli importi accordati - accordati operativi – utilizzati; 3) la verifica e la gestione delle segnalazioni relative allo “stato del rapporto”; 4) le sofferenze (tema che per altro sarà approfondito dal punto di vista normativo e giurisprudenziale nel prossimo contributo).

1) Sconfini/insoluti su linee a revoca e a scadenza. Uno dei fenomeni più frequenti che si possono riscontrare nella CR è l’evidente discrasia fra dati riportati nel sistema informativo e quanto effettivamente accaduto alla linea di credito. Una discrasia che può derivare dal fatto che i flussi inviati alla Centrale dei Rischi da parte della banca spesso non tengono conto di quelle partite viaggianti che, seppur contabilmente relative al mese successivo alla chiusura, hanno valuta (e quindi rilevanza per la CR) coincidente con il mese appena chiuso e i cui fenomeni di rilevazione sono stati appena comunicati a Banca d’Italia. Un susseguirsi di possibili errate segnalazioni che potrebbero non solo avere riflessi sugli sconfini segnalati su linee a revoca, ma cosa ancor più grave sugli insoluti relativi a linee a scadenza. Prese singolarmente queste segnalazioni potrebbero avere un peso specifico anche molto basso, ma se considerate potenzialmente ripetitive nel tempo e presenti su più banche potrebbero facilmente restituire una dato pregiudizievole a chiunque cercasse di valutare nel suo complesso la Centrale dei Rischi del soggetto vittima di tale meccanismo di segnalazione. E’ altresì evidente che la normativa che regola il funzionamento della CR fornisce tutte le istruzioni per ovviare a questo fenomeno, altrettanto vero però che frequentemente questo non avviene e le banche non procedono di propria iniziativa alle doverose rettifiche. Una verifica periodica di queste segnalazioni potrebbe mettere al riparo da uno dei più frequenti errori riscontrabili nella Centrale dei Rischi e restituire dati e informazioni corretti sull’affidabilità del soggetto segnalato.

2) Verifica degli importi accordati - accordati operativi – utilizzati. Una delle più gravi segnalazioni riscontrabile nella CR è l’utilizzo di linee a fronte di accordati e accordati operativi inesistenti (o apparentemente tali). Risulta evidente e di facile intuizione che a parità di importi è molto più grave utilizzare una linea non accordata piuttosto che sconfinare su una linea comunque esistente. Tale valutazione non dovrebbe però prescindere dall’osservazione delle dinamiche di segnalazione precedenti e successive all’evento; questo tema risulta fondamentale soprattutto se considerato nell’ottica di asimmetria informativa che le banche patiscono nel consultare la “CR bancaria”. Uno sguardo alla Tavola 1 può darci un’immediata sensazione di quello che una banca (terza rispetto alla segnalazione) potrebbe vedere consultando una CR di un cliente che abbia in corso con un’altro istituto una pratica di rinnovo fidi non correttamente segnalata. Sempre nella tavola 2 si nota come la lettura di un dato semplice potrebbe non essere adeguata e quindi risultare pregiudizievole. E’ proprio quindi in relazione ai mesi in cui alcuni affidamenti sono in ordine scaduti/revocati, deliberati, contrattualizzati e infine utilizzati che si dovrebbe concentrare l’attenzione per verificare eventuali errori di segnalazione che se non corretti potrebbero riportare gravi negatività. In questi casi la rettifica non solo è doverosa, ma anche nel caso non potesse essere fatta in quanto tecnicamente la segnalazione riportasse dati corretti, è evidente che il soggetto segnalato dovrebbe informare tutti gli istituti magari anticipando alcuni fenomeni rilevanti non ancora presenti nella CR.

3) Le segnalazioni e la gestione dello “stato del rapporto”. Cosa stia ad intendere la variabile “stato del rapporto” è di facile intuizione, segnala la qualità del credito evidenziando: la presenza di insoluti/sconfini continuati superiori ai 90 giorni ma inferiori ai 180 e quelli superiori ai 180 giorni; la presenza di crediti ristrutturati, di garanzie attivate con esito negativo; la presenza di “rischi su autoliquidanti - crediti scaduti” pagati/impagati e infine, laddove contemplata, l’eventuale presenza di contestazioni da parte del cliente. Altrettanto intuitiva è l’importanza che tali specifiche segnalazioni hanno e di come il soggetto segnalato, nel limite delle sue possibilità, dovrebbe in tutti i modi evitarle. Riscontrare nella propria CR la presenza di queste variabili deve immediatamente sollevare il problema di una puntuale verifica, magari con il supporto dello stesso soggetto segnalante; ogni possibile errore deve essere fatto rettificare prontamente, segnalazioni di questo tipo hanno un peso rilevantissimo e sono in grado di pregiudicare il proprio scoring in maniera importante mese dopo mese. Precisato questo risulta fondamentale, attraverso un costante monitoraggio delle posizioni, adottare alcuni comportamenti capaci di evitare del tutto (o rinviare nel tempo) queste segnalazioni. Tralasciando le meno frequenti tipologie di segnalazione nello stato del rapporto è sul tema degli insoluti/sconfini continuati che ci si vuole maggiormente concentrare; a tal proposito infatti è da rilevare come spesso eventuali segnalazioni non derivino tanto da errori da parte del soggetto segnalante, quanto invece dal fatto che molti soggetti affidati non prestano la dovuta attenzione nel gestire i pagamenti/sovrautilizzi delle linee accordate ( magari concentrando sempre sugli stessi affidamenti tutte le eventuali tensioni finanziarie che viceversa avrebbero potuto/dovuto, con una certa alternanza, far ruotare da linea a linea e da banca a banca). Ulteriore elemento da verificare sempre è l’eventuale segnalazione di contestazioni. Questa variabile, introdotta a partire da marzo 2010 a far data dalle rilevazioni di giugno 2010, prevede che l’intermediario segnali in centrale dei rischi eventuali fenomeni di contestazione dell’affidamento presso eventuali organi giudicanti (Magistrato, Arbitro Bancario Finanziario, Camera Arbitrale, ecc); la segnalazione di posizione contestata deve partire nel mese in cui la banca riceve comunicazione ufficiale dell’apertura di una fase di giudizio, tale segnalazione ha l’evidente funzione di rendere pubblico il fatto che eventuali segnalazioni debbano ritenersi in tutto o in parte oggetto di opposizione da parte del soggetto affidato (e non come capitava prima, implicitamente avvalorate da una sorta di silenzio assenso).

4) Il tema delle sofferenze. Discutere di questo tema significa inevitabilmente parlare di un soggetto affidato che a prescindere dalla correttezza e legittimità della segnalazione molto probabilmente è in una situazione di indiscutibile tensione finanziaria. Precisato questo è da rilevare che la gravità dell’appostazione a sofferenza va ol-tre il semplice concetto di inadempienza, ed è invece riconducibile più ad una situazione che potremmo definire di oggettiva impossibilità ad adempiere capace di indurre l’intermediario, fatta una valutazione della situazione economica–finanziaria, a ritenere improbabile la restituzione del debito. Tralasciando però il controverso tema della puntuale definizione di sofferenza (che tratteremo insieme ad altri aspetti legali e giurisprudenziali nel prossimo contributo) ci vogliamo concentrare su alcune dinamiche di segnalazione molto importanti che a seconda delle circostanze devono essere interpretate ed analizzate anche in funzione delle eventuali conseguenze riferibili alle posizioni intrattenute con il sistema creditizio in toto. Entriamo più nel dettaglio su alcuni aspetti tecnici: l’appostazione a sofferenza implica che l’intera esposizione per cassa del soggetto segnalato venga ricondotta in un’unica registrazione che ha come uniche variabili di classificazione la localizzazione, lo stato del rapporto (contestato o meno), l’importo utilizzato, l’importo garantito e il tipo di garanzia. L’appostazione a sofferenza segue inoltre una procedura di segnalazione particolare: data la sua gravità gli intermediari che la segnalano, rettificano o cancellano devono rispettare il termine temporale di 3 giorni lavorativi entro i quali comunicarlo al sistema. La segnalazione di sofferenza quindi non deve attendere, per essere messa a conoscenza del sistema, i normali flussi della CR, ma ha una quasi immediata rappresentazione nella stessa. L’allarme che ne segue è ovviamente di grave portata così come le sue conseguenze. Appena compare o viene cancellata sarà riscontrabile nella sezione relativa alla rilevazioni inframensili. Il soggetto appostato a sofferenza, in occasione della prima segnalazione, deve essere contestualmente avvisato dall’intermediario segnalante. Tale obbligo è in vigore da marzo 2010 e nasce dall’esigenza di maggior tutela del soggetto affidato, a cui si vuole dare conoscenza dell’evento e consentire allo stesso di porvi rimedio (saldando il debito anche solo parzialmente tramite un “saldo e stralcio”, contestandolo, o contestando la segnalazione stessa perché ritenuta illegittima). Infine, come da indicazioni di Banca d’Italia, l’appostazione a sofferenza dovrebbe essere preceduta da un’iniziale azzeramento di tutte le linee di affidamento per cassa. Il mese precedente la segnalazione dovremmo poter riscontrare che l’intermediario ha revocato su ogni linea l’intero importo accordato. Risulta quindi evidente che il soggetto segnalato o a grave rischio di segnalazione, a partire dalla definizione di sofferenza fino a toccare ogni eventuale punto precedentemente elencato, dovrebbe prestare una particolare attenzione. Molto spesso, infatti, si riscontrano casi di appostazioni illegittime che a volte possono essere vissuti dagli stessi soggetti segnalati come coercitive. Al di là di ogni normativa dettatta da Banca d’Italia e al di la di ogni apparente significato dato al termine di sofferenza, la gravità della segnalazione merita certamente un minimo di riflessione su quella che fino ad oggi è stata la giurisprudenza che nel tempo ha definito una serie di eventi e circostanze che rendono con buona probabilità inconciliabile la legittimità della segnalazione con il reale status del soggetto segnalato. Di seguito un elenco di possibili eventi che, sia presi singolarmente che verificati contemporaneamente, meriterebbero una certa attenzione e un’implicita valutazione sul fatto di opporsi e contestare la segnalazione stessa:

a) prima della sofferenza il soggetto gnalato aveva ufficialmente proposto un piano di rientro congruo;

b) prima o immediatamente dopo la segnalazione si abbia agevolato la banca nell’attenta valutazione della situazione economica finanziaria. Al di la del dato oggettivo relativo ai mancati pagamenti aggiornare la banca sul proprio stato di salute economico finanziaria non così grave e comunque del tutto temporaneo può significare di fatto l’evitare o poter più efficacemente contestare la segnalazione stessa;

c) prima della sofferenza non si fossero verificati particolari eventi pregiudizievoli in seno al rapporto con la banca stessa o, in riferimento ai rapporti con altri istituti, nelle evidenze riportate nella Centrale dei Rischi Banca d’Italia;

d) non sia verificata la perdita del beneficio del termine nei rapporti contrattuali sottostanti.

Considerando evidente che, almeno nella teoria, la posizione a sofferenza dovrebbe essere preceduta da segnalazioni di sconfino/insoluto continuato risulta di fondamentale importanza l’adozione di tutti gli accorgimenti suggeriti nei primi 3 punti, a maggior ragione poi se consideriamo la sofferenza come una segnalazione “irreversibile”. Nel dettaglio, il concetto di irreversibilità della sofferenza è spiegabile in quanto ogni volta che un intermediario dovesse consultare la CR di un soggetto che anche solo in passato era a sofferenza, anche se la banca consultasse un orizzonte temporale limitato e riferito ad un periodo in cui la posizione risulta ormai sanata, si avrebbero comunque evidenze della pregressa segnalazione (ovviamente ciò si verifica non oltre il periodo massimo delle ultime 36 rilevazioni consultabile dalle banche). Risulta quindi evidente che l’unico modo per evitare i gravi pregiudizi derivanti dalla segnalazione sono di fatto o di prevenirla o impugnarla e farla cancellare (non basta quindi semplicemente sanare la posizione debitoria ne tantomeno ricorrere al saldo e stralcio).

Conclusioni

Da un punto di vista attuativo l’operatività consigliata potrebbe senza dubbio fondarsi su un’iniziale esamina di tutte le posizioni degli ultimi 36 mesi e poi di volta in volta che si aggiornano le proprie visure della Centrale dei Rischi consegnata da Banca d’Italia (meglio se fatto almeno 4 volte l’anno), su un semplice aggiornamento degli ultimi mesi mancanti. Un costante monitoraggio della CR è senza ombra di dubbio uno degli adempimenti che obbligatoriamente l’azienda o il professionista consulente dovrebbe fare; un gesto molto semplice con riflessi importanti sul merito creditizio attribuito all’azienda. Un’azione che non può prescindere da una costante comunicazione con i partner bancari e dall’impegno alla trasparenza verso gli stessi, un modus operandi che con con il tempo e la maggior dimestichezza con la materia, potrebbe essere esteso ad azioni ed utilizzi della CR ben più estesi ed approfonditi, in grado di concentrare l’analisi anche sulle valutazioni del proprio anadamentale, della percezione che il sistema ha della propria struttura di affidamento e del suo utilizzo...la CR come un biglietto da visita nel quale è lo stesso soggetto segnalato ad avere un ruolo attivo nella definizione dei dati e delle informazioni più complesse in esso contenuti.



Per chi voi volesse approfondire ulteriormente il tema...

"NUOVA CENTRALE DEI RISCHI - Come leggerla, rielaborarla e interpretarla" di Lenoci-Peola, edito da Ipsoa (Collana "Finanza aziendale" 2011).