"NUOVA CENTRALE DEI RISCHI"...IL LIBRO SULLA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

Presentazione degli autori Francesco Lenoci e Stefano Peola

La Centrale dei Rischi è un fondamentale “biglietto da visita” dell’impresa, dalla valenza assai superiore, nel rapporto banca-impresa, rispetto al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione dei redditi. Ciò in quanto è logico e legittimo per la banca dare maggior peso alle informazioni (andamentali) di cui può disporre internamente, in modo continuativo e, soprattutto, automatico.

Un biglietto da visita che, con cadenza mensile, parla degli affidamenti, delle modalità di loro utilizzo, delle garanzie a presidio, dell’evoluzione nel tempo di tali fattori; in buona sostanza, della storia creditizia dell’impresa o, più in generale, del soggetto segnalato.

Un sistema informativo voluto da Banca d’Italia per rappresentare l’indebitamento della clientela di banche e intermediari finanziari; un enorme contenitore di informazioni e dati, costantemente aggiornati e rappresentativi delle posizioni intrattenute dal soggetto segnalato con il sistema bancario. Tutto questo con un unico fine: contribuire a migliorare la qualità degli impieghi del sistema creditizio, accrescendone la stabilità.

È di tutta evidenza l’enorme responsabilità degli intermediari nell’effettuazione delle segnalazioni, dal momento che eventuali errori, abusi o illegittimità possono danneggiare gravemente e, a volte irrimediabilmente, il soggetto censito.

È anche per tali motivi che la Banca d’Italia, nella Circolare n. 139/1991, aggiornata alla data del 4 marzo 2010, ha ricordato il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione su cui si fonda il corretto funzionamento del sistema informativo.

Le banche segnalanti sono tenute a controllare le segnalazioni trasmesse a Banca d’Italia, rettificando di propria iniziativa le informazioni errate o incomplete. Hanno, inoltre, l’obbligo di verificare tutte le comunicazioni ricevute dalla Centrale dei Rischi e, specificatamente, quelle contenenti i dati anagrafici dei soggetti da censire.

Nel corso degli anni Banca d’Italia ha costantemente aggiornato il sistema, introducendo novità, norme e principi; ovviamente, incentivando e monitorando l’utilizzo da parte degli intermediari finanziari.

Da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta tramite posta elettronica certificata. Essendo questo strumento obbligatorio per tutte le nuove imprese e da inizio 2012 per tutte le aziende costituite prima del gennaio 2009, appare chiaro come Banca d’Italia abbia voluto snellire il processo di istanza ai propri uffici territoriali, evitando spostamenti inutili o lunghe attese derivanti dal recapito con il sistema di posta tradizionale.

Inoltre, da dicembre 2010 la Centrale dei Rischi ha un nuovo formato, molto più fruibile, di più facile comprensione ed anche esteticamente più gradevole e “incoraggiante” nella lettura.

Dando atto a Banca d’Italia dello sforzo sostenuto affinché il fondamentale documento in oggetto diventi maggiormente fruibile da parte di imprese, confidi e professionisti, è di tutta evidenza che tali soggetti sono sollecitati ad utilizzare la Centrale dei Rischi nel modo più corretto e ampio possibile.

Obiettivo del libro è quello di sviluppare un approccio proattivo con questo sistema di reportistica, che non deve più essere visto come al solo servizio delle banche, ma anche a supporto dei professionisti, delle imprese e dei confidi.

A tal fine, i primi due capitoli illustrano sia i contenuti della documentazione alla base del rapporto tra PMI e banca, sia le modalità con cui tale documentazione viene esaminata dalle banche e dalle ECAI, allo scopo di attribuire un rating ai sensi di Basilea 2.

Tre analisi (quantitativa, qualitativa e andamentale) concorrono alla determinazione del rating. Nell’ambito dell’analisi andamentale un ruolo fondamentale è svolto dalla Centrale dei Rischi (pubblica) gestita da Banca d’Italia.

I capitoli terzo, quarto e quinto affrontano il tema della Centrale dei Rischi, effettuando una disamina degli aspetti normativi, giurisprudenziali e stragiudiziali (collegati, soprattutto, alle oltremodo interessanti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario).

Il mutato quadro normativo e giurisprudenziale in materia d’invalidità dell’anatocismo, del rinvio agli usi piazza, di differenza giorni valuta nonché la disciplina rigorosa in materia di protezione dei dati personali, non poteva non riflettersi anche sulla legittimità di alcune segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

È ovvio, infatti, che un’errata segnalazione di un credito verso un soggetto, l’errata od illegittima segnalazione a sofferenza, la menzione di un ritardo nel pagamento di un debito, o anche la semplice menzione del rifiuto a concedere un finanziamento, potrebbero causare gravissimi danni ad un qualsiasi utente bancario, precludendogli ogni possibilità di accesso a servizi od operazioni bancarie-finanziarie.

Nell’ipotesi più felice, quand’anche – il che sembra quasi impossibile – il cliente della banca riesca ad effettuare ugualmente l’operazione, non potrà negarsi che il medesimo soggetto avrà subito una lesione della propria immagine, della propria reputazione commerciale e della propria riservatezza, suscettibili della conseguenza del risarcimento del danno.

Il capitolo sesto affronta il tema delle sfide e prospettive che la nuova Centrale dei Rischi propone ai professionisti.

Per i professionisti, le sfide consistono, innanzitutto, nello svolgere ancor meglio il ruolo di “ghost cfo” delle PMI. Si tratta di condurre la negoziazione tra banche e imprese disponendo di un’adeguata preparazione, che prevede necessariamente la capacità di saper leggere anche la Centrale dei Rischi. Al riguardo, un sentito ringraziamento va a Ratinglab per il prezioso dossier esposto nell’Appendice, che mostra come avviene la rielaborazione e l’interpretazione della Centrale dei Rischi.

Come noto, i professionisti svolgono, spesso, l’incarico di sindaco di società: un incarico importante, di grande responsabilità e a natura indefinita con riguardo alla diligenza.

Ben vengano, quindi, le nuove norme di comportamento del collegio sindacale, entrate in vigore il 1° gennaio 2011, che suggeriscono e raccomandano il comportamento professionale da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco.

Al riguardo, essendo la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia un documento molto importante per la vita della società e dei suoi stakeholder, nonché per le verifiche inerenti i dati dei prospetti contabili e della nota integrativa, riteniamo indispensabile che il collegio sindacabile ne prenda visione. In caso contrario, non vediamo come il collegio sindacale possa adempiere, con la dovuta diligenza, il dovere di vigilare sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno.

Infine, il capitolo settimo approfondisce il tema delle centrali rischi private, meglio conosciute come sistemi di informazioni creditizie (SIC). Si tratta di banche dati private che vengono consultate da banche e finanziarie per accertare affidabilità e puntualità nei pagamenti e che servono per valutare l’opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica. Anche le segnalazioni alle centrali rischi private hanno determinato tanti ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario e, di conseguenza, una serie di significative decisioni del medesimo.

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